Art. 4.
(Obblighi dei medici veterinari).

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli equidi maltrattati o tenuti in condizioni ritenute non idonee ai sensi di legge sono posti sotto osservazione medico-sanitaria da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali, al fine del ripristino delle normali condizioni di salute e di benessere. Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma sono posti a carico del detentore o del possessore dell'animale.
      2. Ogni medico veterinario che, nell'esercizio della propria professione, viene a conoscenza di lesioni o di maltrattamenti ad animali sanzionabili a norma delle leggi vigenti è tenuto a riferirne tempestivamente all'autorità giudiziaria.